Beach Volley
Beach volley, niente squalifica “medica” per Cicolari. Ma la motivazione…
Il “caso Cicolari” fa un ulteriore passo in avanti. Dopo la squalifica di sei mesi per gli insulti a Lissandro e per l’esclusione dalla Nazionale (clicca qui per saperne di più), la beacher azzurra era impegnata nel processo sulle critiche al medico federale che, a suo dire, non l’avrebbe curata correttamente.
Fortunatamente non è arrivata un’ulteriore squalifica per Greta, anche se la sentenza e la motivazione finale hanno lasciato qualche dubbio.
Di seguito vi proponiamo la versione integrale della sentenza emessa dalla Commissione Giudicante Nazionale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) che si era riunita lo scorso 8 gennaio.
20.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
– Cicolari Greta,atleta
“per avere, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex
artt.16 Statuto Fipav, 19 RAT. e 2 codice comportamento sportivo Coni,
accusato falsamente il Medico Sportivo Federale, Dr. Sergio Cameli, di averle
rifiutato assistenza sanitaria cosi violando i suoi compiti istituzionali e le norme
deontologiche professionali, nonché per aver, in violazione delle stesse norme,
accusato falsamente il Segretario Generale Fipav di aver imposto al Dr. Cameli
di rifiutarLe assistenza sanitaria”.
Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa
Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio,
ai sensi dell’art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti della suddetta tesserata in
relazione al capo di incolpazione sopra testualmente riportato e regolarmente
contestato.
La CGN, in relazione a tali fatti, deliberava di procedere all’instaurazione del
procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l’udienza del 8
gennaio 2014, nella quale in rappresentanza della deferita era presente l’Avv.
Michele Pontecorvo in forza di delega in calce alla memoria difensiva del 7
gennaio 2014.
* * *
La Commissione Giudicante Nazionale,
– letti gli atti ed esaminati i documenti,
– udita la relazione del Sostituto Procuratore Federale che ha insistito per
l’applicazione della sanzione richiesta con relazione ex art 72 Reg. Giur. alla
quale si riportava integralmente;
– udito l’Avv. Michele Pontecorvo il quale ha esposto oralmente le argomentazioni difensive contenute nella memoria difensiva pervenuta alla
Segreteria di questa Commissione il giorno 7 gennaio 2014, chiedendo il non
luogo a sanzione;
PREMESSO CHE
La fattispecie in esame trae origine dalle affermazioni contenute nella memoria
difensiva del 10.10.2013 prodotta dinanzi questa Commissione, relativa ad altro
procedimento disciplinare n. 8-2013-14, a firma dell’Avv. Michele Pontecorvo e
sottoscritta per convalida e ratifica dalla tesserata Greta Cicolari.
In tale scritto, l’odierna deferita, oltre a difendersi su quanto oggetto di
contestazione, denunciava i comportamenti asseritamente tenuti da più
componenti di organismi federali, ritenuti vessatori e contrari ai rispettivi doveri
istituzionali, chiedendo l’apertura di un procedimento disciplinare a loro carico.
La Procura Federale, preso atto della richiesta, apriva un nuovo fascicolo ma non
ravvisando chiari ed oggettivi profili di responsabilità a carico dei soggetti
denunciati, ne disponeva l’archiviazione in istruttoria, nel contempo decidendo
per l’apertura di un procedimento a carico della Cicolari, ritenendo meritevole di
approfondimento la portata, potenzialmente calunniosa, delle accuse mosse.
Nel corpo della memoria difensiva, infatti, venivano evidenziati “evidenti profili
di gravi responsabilità disciplinare” a carico di taluni soggetti tesserati “per
aver essi attuato deliberatamente un vero e proprio piano persecutorio a danno
della stessa Cicolari”.
Più in particolare, si accusava il Medico Sportivo Federale, Dr. Sergio Cameli, di
essersi rifiutato di sottoporre a visita medica la Cicolari, affetta da una grave
patologia, così venendo meno ai suoi doveri istituzionali e deontologici, nonché
il Segretario Generale, Alberto Rabiti, di aver imposto al citato Dr. Cameli di
rifiutare alla stessa Cicolari assistenza sanitaria, così venendo meno, anche lui, ai
suoi doveri istituzionali, in pregiudizio dei diritti dell’atleta.
OSSERVA
La vicenda va inquadrata nell’ambito del rapporto irrimediabilmente deteriorato
tra la Federazione e l’atleta Cicolari Greta per effetto del conflittuale
atteggiamento da quella assunto nei confronti del C.T. Lissandro e dall’intero
staff della Nazionale di Beach Volley e alla conseguente risoluzione del contratto
che legava la FIPAV alla Cicolari.
Deterioramento che ha determinato il verificarsi di ulteriori fatti che hanno già
formato oggetto di esame da parte di questa Commissione e che hanno
determinato l’applicazione di pesanti sanzioni per l’odierna deferita.
In un simile contesto i fatti oggetto del presente procedimento debbono essere
esaminati ed interpretati con le cautele che il caso impone esaminando la
documentazione in atti ed, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra l’atleta
e il medico federale Dr. Cameli in data 2-3.10.2013.
Dallo scambio di email tra di essi intervenuto si evince che, a distanza di diversi
giorni dall’infortunio occorso alla Cicolari in data 20.09.2013, quando ormai il
rapporto contrattuale che legava l’atleta alla Federazione si era già risolto
(25.09.2013) e la Cicolari aveva già iniziato le cure fisioterapiche e
farmaceutiche prescrittele, l’atleta, riferendosi ad una conversazione telefonica
avuta con il Dott. Cameli in data 30.09.2013, si lamentava di un preteso rifiuto
del medico a sottoporla a visita medica motivato dalla sua recente esclusione
dalla squadra nazionale di beach volley.
A tale email il giorno seguente rispondeva il dottor Cameli il quale, pur
confermando di essere stato contattato telefonicamente dall’atleta in data
30.09.2013 in merito alle sue condizioni di salute, negava recisamente non
soltanto di essersi rifiutato di visitare la Cicolari ma anche che una simile
richiesta gli fosse stata fatta dall’atleta e di essersi pertanto limitato, in qualità di
medico federale, a riferire che a seguito della recente esclusione dalla squadra
nazionale a lui comunicata dal Segretario Generale, di non essere più il suo
medico di riferimento e che, la visita presso il pronto soccorso alla quale si era
sottoposta il giorno stesso per le ustioni asseritamente riportate in conseguenza
dei trattamenti fisioterapici a cui era stata sottoposta, aveva reso superfluo il suo
parere.
Alla luce di quanto precede, é opinione di questa Commissione che le accuse
mosse dalla deferita nei confronti del Segretario Generale di aver assunto un
atteggiamento deliberatamente persecutorio nei confronti dell’incolpata, e del
medico federale di averle negato assistenza sanitaria, benché infondate, sono
probabilmente il frutto del convincimento dell’atleta (non condiviso da questa
Commissione) di essere vittima di una persecuzione.
Sennonché l’atleta si è limitata a dare la propria versione dei fatti in base al
proprio convincimento e della percezione che degli stessi ha avuto.
Tale convincimento esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e/o
della colpa e, pertanto, la condotta contestata non può essere disciplinarmente
sanzionata.
P.Q.M.
La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a sanzione nei
confronti della tesserata Greta Cicolari.
IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone
Roma, 17 gennaio 2014
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