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Beach volley, niente squalifica “medica” per Cicolari. Ma la motivazione…

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Il “caso Cicolari” fa un ulteriore passo in avanti. Dopo la squalifica di sei mesi per gli insulti a Lissandro e per l’esclusione dalla Nazionale (clicca qui per saperne di più), la beacher azzurra era impegnata nel processo sulle critiche al medico federale che, a suo dire, non l’avrebbe curata correttamente.

 

Fortunatamente non è arrivata un’ulteriore squalifica per Greta, anche se la sentenza e la motivazione finale hanno lasciato qualche dubbio.

Di seguito vi proponiamo la versione integrale della sentenza emessa dalla Commissione Giudicante Nazionale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) che si era riunita lo scorso 8 gennaio.

 

20.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

– Cicolari Greta,atleta

“per avere, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex

artt.16 Statuto Fipav, 19 RAT. e 2 codice comportamento sportivo Coni,

accusato falsamente il Medico Sportivo Federale, Dr. Sergio Cameli, di averle

rifiutato assistenza sanitaria cosi violando i suoi compiti istituzionali e le norme

deontologiche professionali, nonché per aver, in violazione delle stesse norme,

accusato falsamente il Segretario Generale Fipav di aver imposto al Dr. Cameli

di rifiutarLe assistenza sanitaria”.

 

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa

Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio,

ai sensi dell’art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti della suddetta tesserata in

relazione al capo di incolpazione sopra testualmente riportato e regolarmente

contestato.

La CGN, in relazione a tali fatti, deliberava di procedere all’instaurazione del

procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l’udienza del 8

gennaio 2014, nella quale in rappresentanza della deferita era presente l’Avv.

Michele Pontecorvo in forza di delega in calce alla memoria difensiva del 7

gennaio 2014.

* * *

La Commissione Giudicante Nazionale,

– letti gli atti ed esaminati i documenti,

– udita la relazione del Sostituto Procuratore Federale che ha insistito per

l’applicazione della sanzione richiesta con relazione ex art 72 Reg. Giur. alla

quale si riportava integralmente;

– udito l’Avv. Michele Pontecorvo il quale ha esposto oralmente le argomentazioni difensive contenute nella memoria difensiva pervenuta alla

Segreteria di questa Commissione il giorno 7 gennaio 2014, chiedendo il non

luogo a sanzione;

 

PREMESSO CHE

La fattispecie in esame trae origine dalle affermazioni contenute nella memoria

difensiva del 10.10.2013 prodotta dinanzi questa Commissione, relativa ad altro

procedimento disciplinare n. 8-2013-14, a firma dell’Avv. Michele Pontecorvo e

sottoscritta per convalida e ratifica dalla tesserata Greta Cicolari.

In tale scritto, l’odierna deferita, oltre a difendersi su quanto oggetto di

contestazione, denunciava i comportamenti asseritamente tenuti da più

componenti di organismi federali, ritenuti vessatori e contrari ai rispettivi doveri

istituzionali, chiedendo l’apertura di un procedimento disciplinare a loro carico.

La Procura Federale, preso atto della richiesta, apriva un nuovo fascicolo ma non

ravvisando chiari ed oggettivi profili di responsabilità a carico dei soggetti

denunciati, ne disponeva l’archiviazione in istruttoria, nel contempo decidendo

per l’apertura di un procedimento a carico della Cicolari, ritenendo meritevole di

approfondimento la portata, potenzialmente calunniosa, delle accuse mosse.

Nel corpo della memoria difensiva, infatti, venivano evidenziati “evidenti profili

di gravi responsabilità disciplinare” a carico di taluni soggetti tesserati “per

aver essi attuato deliberatamente un vero e proprio piano persecutorio a danno

della stessa Cicolari”.

Più in particolare, si accusava il Medico Sportivo Federale, Dr. Sergio Cameli, di

essersi rifiutato di sottoporre a visita medica la Cicolari, affetta da una grave

patologia, così venendo meno ai suoi doveri istituzionali e deontologici, nonché

il Segretario Generale, Alberto Rabiti, di aver imposto al citato Dr. Cameli di

rifiutare alla stessa Cicolari assistenza sanitaria, così venendo meno, anche lui, ai

suoi doveri istituzionali, in pregiudizio dei diritti dell’atleta.

 

OSSERVA

La vicenda va inquadrata nell’ambito del rapporto irrimediabilmente deteriorato

tra la Federazione e l’atleta Cicolari Greta per effetto del conflittuale

atteggiamento da quella assunto nei confronti del C.T. Lissandro e dall’intero

staff della Nazionale di Beach Volley e alla conseguente risoluzione del contratto

che legava la FIPAV alla Cicolari.

Deterioramento che ha determinato il verificarsi di ulteriori fatti che hanno già

formato oggetto di esame da parte di questa Commissione e che hanno

determinato l’applicazione di pesanti sanzioni per l’odierna deferita.

In un simile contesto i fatti oggetto del presente procedimento debbono essere

esaminati ed interpretati con le cautele che il caso impone esaminando la

documentazione in atti ed, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra l’atleta

e il medico federale Dr. Cameli in data 2-3.10.2013.

 

Dallo scambio di email tra di essi intervenuto si evince che, a distanza di diversi

giorni dall’infortunio occorso alla Cicolari in data 20.09.2013, quando ormai il

rapporto contrattuale che legava l’atleta alla Federazione si era già risolto

(25.09.2013) e la Cicolari aveva già iniziato le cure fisioterapiche e

farmaceutiche prescrittele, l’atleta, riferendosi ad una conversazione telefonica

avuta con il Dott. Cameli in data 30.09.2013, si lamentava di un preteso rifiuto

del medico a sottoporla a visita medica motivato dalla sua recente esclusione

dalla squadra nazionale di beach volley.

A tale email il giorno seguente rispondeva il dottor Cameli il quale, pur

confermando di essere stato contattato telefonicamente dall’atleta in data

30.09.2013 in merito alle sue condizioni di salute, negava recisamente non

soltanto di essersi rifiutato di visitare la Cicolari ma anche che una simile

richiesta gli fosse stata fatta dall’atleta e di essersi pertanto limitato, in qualità di

medico federale, a riferire che a seguito della recente esclusione dalla squadra

nazionale a lui comunicata dal Segretario Generale, di non essere più il suo

medico di riferimento e che, la visita presso il pronto soccorso alla quale si era

sottoposta il giorno stesso per le ustioni asseritamente riportate in conseguenza

dei trattamenti fisioterapici a cui era stata sottoposta, aveva reso superfluo il suo

parere.

Alla luce di quanto precede, é opinione di questa Commissione che le accuse

mosse dalla deferita nei confronti del Segretario Generale di aver assunto un

atteggiamento deliberatamente persecutorio nei confronti dell’incolpata, e del

medico federale di averle negato assistenza sanitaria, benché infondate, sono

probabilmente il frutto del convincimento dell’atleta (non condiviso da questa

Commissione) di essere vittima di una persecuzione.

Sennonché l’atleta si è limitata a dare la propria versione dei fatti in base al

proprio convincimento e della percezione che degli stessi ha avuto.

Tale convincimento esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e/o

della colpa e, pertanto, la condotta contestata non può essere disciplinarmente

sanzionata.

 

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a sanzione nei

confronti della tesserata Greta Cicolari.

 

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

 

Roma, 17 gennaio 2014

 

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