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Autocertificazione coronavirus: cambia ancora il modulo con le nuove restrizioni

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Dopo quanto stabilito dal Governo in tema di quarantena e le nuove restrizioni, cambia ancora  il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus.

In primis, rispetto al documento precedente, vi saranno ulteriore informazioni. Non si dichiara solo di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Va indicato infatti l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento nonché l luogo di destinazione.

Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio. Nella prima parte, tra i provvedimenti di cui deve dichiarare di essere a conoscenza, ci sono anche il Dpcm del 22 marzo e l’ordinanza del ministero della salute del 20 marzo “concernenti
le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone” nel territorio nazionale.

Relativamente ai motivi degli spostamenti, vi sono:

  • comprovate esigenze lavorative
  • i motivi di salute
  • situazioni di necessità per spostamenti all’interno dello stesso comune, come già previsto dai Dpcm dell’8 e del 9 marzo.
  • assoluta urgenza che sostituisce quella del “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, in quanto il DPCM del 22 marzo  vieta i trasferimenti da un comune all’altro.

Non è obbligatorio portare con sé il modello, saranno gli operatori di Polizia, Vigili o Carabinieri a consegnare il documento al cittadino fermato al posto di blocco, che dovrà compilarlo e firmarlo. E’ chiaro che avere già un modulo compilato con sé, stampato e compilato a casa, velocizzerà i tempi.

LE SANZIONI

Il richiamato articolo 650 del Codice Penale è il seguente: “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206“. Tutto ciò, sempre che non si configuri un reato più grave, ipotesi descritta nell’articolo 452 del Codice Penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica, con reclusione da 3 anni a 12 anni.

Alcune categorie hanno a disposizione i modelli preparati dall’ordine professionale di appartenenza, ma tutti i cittadini possono tranquillamente utilizzare il documento messo a disposizione dalle autorità. In caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale però si incappa nell’articolo 483 del Codice Penale, che è il seguente: “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi“.

 

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giandomenico.tiseo@oasport.it

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Foto: LaPresse 

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