Oltre Cinquecerchi
Autocertificazione coronavirus: come scaricarlo e cosa cambia con le nuove restrizioni
C’era attesa per la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte. Si attendevano ulteriori restrizioni al termine di una giornata molto negativa per il Bel Paese, guardando al numero di contagi e di morti, parametro quest’ultimo dove si è registrato un nuovo record (793). Per questo motivo, il Presidente del Consiglio ha deciso di: “Chiudere tutte le aziende non strategiche. Ok a servizi postali, assicurativi, finanziari, ai trasporti. I supermercati rimarranno aperti“.
Che cosa cambia ai fini dell’autocertificazione? Il modello è disponibile sul sito del Governo al seguente link, ma si può stampare anche seguendo il link posto a fine articolo. Non è obbligatorio portare con sé il modello, saranno gli operatori di Polizia, Vigili o Carabinieri a consegnare il documento al cittadino fermato al posto di blocco, che dovrà compilarlo e firmarlo. E’ chiaro che avere già un modulo compilato con sé, stampato e compilato a casa, velocizzerà i tempi.
Sarà cura del diretto interessato dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 1, comma 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, ovvero bisogna enunciare di non essere positivi al Covid-19 e di non essere in quarantena, inoltre l’autocertificazione sarà controfirmata anche dall’operatore di Polizia, Vigili o Carabinieri. Pertanto, gli spostamenti a piedi, in bicicletta ed in macchina sono consentiti per le sole quattro motivazioni seguenti:
- Comprovate esigenze lavorative.
- Situazione di necessità.
- Motivi di salute.
- Rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
LE SANZIONI
Il richiamato articolo 650 del Codice Penale è il seguente: “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206“. Tutto ciò, sempre che non si configuri un reato più grave, ipotesi descritta nell’articolo 452 del Codice Penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica, con reclusione da 3 anni a 12 anni.
Alcune categorie hanno a disposizione i modelli preparati dall’ordine professionale di appartenenza, ma tutti i cittadini possono tranquillamente utilizzare il documento messo a disposizione dalle autorità. In caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale però si incappa nell’articolo 483 del Codice Penale, che è il seguente: “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi“.
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giandomenico.tiseo@oasport.it
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Foto: LaPresse