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Lombardia zona rossa coronavirus: che significa, cosa si può fare e non fare. Carcere per chi non rispetta le regole

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TUTTA L’ITALIA IN ZONA ROSSA: COSA SI PUO’ FARE E COSA NON SI PUO’ FARE. RESTRIZIONI PESANTISSIME

Il nuovo decreto legge del Governo (che verrà pubblicato nelle prossime ore) mette in quarantena praticamente un terzo dell’Italia, andiamo a scoprire cosa succede alla Lombardia ed alle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Che cosa significa vivere in zona rossa? Quali limitazioni alle persone sono previste. La situazione purtroppo è ormai drammatica ed il Consiglio dei Ministri ha optato per una soluzione nella speranza di riuscire in qualche modo di contenere l’epidemia del coronavirus.

FINO A QUANDO DURERA’ LA ZONA ROSSA

Inizierà l’8 marzo e terminerà il 3 aprile.

COSA NON SI PUO’ FARE IN ZONA ROSSA

    • Evitare di entrare ed uscire dalla zona rossa. Sono fatti salvi solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.
    • Chi ha la febbre a 37,5° o difficoltà respiratorie, anche se non positivo al coronavirus, è fortemente raccomandato a non uscire di casa ed a contattare il proprio medico curante.
    • Anche all’interno dei territori della zona rossa occorre evitare gli spostamenti, salvo quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o per stato di necessità e motivi di salute. Chi si trova al di fuori delle zone rosse può comunque fare rientro al proprio domicilio.
    • Il nuovo decreto legge cancella le zone rosse precedenti di Codogno e Vo’ Euganeo.
    • Si raccomanda ai datori di lavoro, sia nel settore pubblico sia nel privato, di attuare misure di congedo ordinario e ferie.
    • Bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18.00. Sarà cura dei gestori garantire la distanza sicurezza di un metro tra i clienti. Chi non si adegua alla direttiva, rischia la sospensione dell’attività.
    • Le persone in quarantena o positive al coronavirus non possono in alcun modo lasciare la propria abitazione.
    • Tutti gli eventi sportivi all’aperto ed al coperto sono sospesi. C’è però una deroga per le competizioni dei professionisti, che verranno disputate a porte chiuse e dopo accurati test preventivi. Di seguito il testo del decreto: “Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono
      tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e
      privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie“.
    • Sono chiusi tutti gli impianti e le piste da sci.
    • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
    • Sono sospese le Messe e tutte le cerimonie religiose, compresi funerali e matrimoni. I luoghi di culto potranno rimanere aperti solo adottando le misure atte a garantire che non si registri un assembramento di persone.
    • Sono chiusi asili nidi, scuole di ogni ordine e grado e Università.
    • Sono chiusi i musei e tutti i luoghi di cultura.
    • Sospesi i concorsi pubblici.
    • I bar e ristoranti potranno rimanere aperti “con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione“.
    • Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
    • Sono sospesi i congedi ordinari di medici, infermieri e personale sanitario.
    • Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
    • Esercizi commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì e con regole ben precise. “Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
      sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
      un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione“.
    • Resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali, centri culturali, oratori, centri sociali e ricreativi.

QUALE SANZIONE PER CHI NON RISPETTA LE REGOLE DELLA ZONA ROSSA? 

Il mancato rispetto delle regole previsto dal decreto legge comporterà una violazione dell’articolo 650 del codice penale. Possibili fino a tre mesi di carcere e un’ammenda fino a 206 euro.

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Foto: Lapresse

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