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Nuova autocertificazione coronavirus: cosa è cambiato? Serve portarla con sé? La guida completa

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Il DPCM in merito all’emergenza Coronavirus recita: “Bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute che vanno dimostrate (pena art 650 codice penale)“.

AUTOCERTIFICAZIONE, MODELLO E NOVITA’

Il nuovo modello dell’autocertificazione è disponibile sul sito del Governo al seguente link, ma si può stampare anche seguendo il link posto a fine articolo. Non è obbligatorio portare con sé il modello, saranno gli operatori di Polizia, Vigili o Carabinieri a consegnare il modulo al cittadino fermato al posto di blocco, che dovrà compilarlo e firmarlo. E’ chiaro che avere già un modulo compilato con sé, stampato e compilato a casa, velocizzerà i tempi.

Rispetto alla precedente versione del documento è stato aggiunto un paragrafo in cui il diretto interessato deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 1, comma 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, ovvero bisogna dichiarare di non essere positivi al Covid-19 e di non essere in quarantena, inoltre l’autocertificazione sarà controfirmata anche dall’operatore di Polizia, Vigili o Carabinieri. Non sarà più dunque onere del cittadino allegare una fotocopia del documento d’identità all’autocertificazione.

AMMENDE E SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LA LEGGE

Il richiamato articolo 650 del Codice Penale è il seguente: “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206“. Tutto ciò, sempre che non si configuri un reato più grave, ipotesi descritta nell’articolo 452 del Codice Penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica, con reclusione da 3 anni a 12 anni.

Alcune categorie hanno a disposizione i modelli preparati dall’ordine professionale di appartenenza, ma tutti i cittadini possono tranquillamente utilizzare il documento messo a disposizione dalle autorità. In caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale però si incappa nell’articolo 483 del Codice Penale, che è il seguente: “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi“.

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roberto.santangelo@oasport.it

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Foto: LaPresse

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