Oltre Cinquecerchi
Autocertificazione coronavirus: qual è quella giusta da usare e come scaricarla. Diversi cambiamenti sinora: come non sbagliare
Il DPCM in merito all’emergenza Coronavirus recita: “Bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute che vanno dimostrate (pena art 650 codice penale)“.
AUTOCERTIFICAZIONE, MODELLO E NOVITA’
Il nuovo modello dell’autocertificazione è disponibile sul sito del Governo al seguente link, ma si può stampare anche seguendo il link posto a fine articolo. Non è obbligatorio portare con sé il modello, saranno gli operatori di Polizia, Vigili o Carabinieri a consegnare il modulo al cittadino fermato al posto di blocco, che dovrà compilarlo e firmarlo. E’ chiaro che avere già un modulo compilato con sé, stampato e compilato a casa, velocizzerà i tempi.
Rispetto alle precedenti versioni del documento è stato aggiunto un paragrafo in cui il diretto interessato deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 1, comma 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, ovvero bisogna dichiarare di non essere positivi al Covid-19 e di non essere in quarantena, inoltre l’autocertificazione sarà controfirmata anche dall’operatore di Polizia, Vigili o Carabinieri. Non sarà più dunque onere del cittadino allegare una fotocopia del documento d’identità all’autocertificazione. Infine le ultime modifiche sono state apportate sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
AMMENDE E SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LA LEGGE
Il richiamato articolo 650 del Codice Penale è il seguente: “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206“. Tutto ciò, sempre che non si configuri un reato più grave, ipotesi descritta nell’articolo 452 del Codice Penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica, con reclusione da 3 anni a 12 anni.
Alcune categorie hanno a disposizione i modelli preparati dall’ordine professionale di appartenenza, ma tutti i cittadini possono tranquillamente utilizzare il documento messo a disposizione dalle autorità. In caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale però si incappa nell’articolo 483 del Codice Penale, che è il seguente: “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi“.
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Foto: LaPresse