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600 euro aprile e maggio per Partite IVA delle casse private! Servirà fare la domanda? Requisiti, cosa cambia dagli iscritti INPS

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Per i mesi di aprile e maggio non cambieranno i requisiti per i bonus riservati ai lavoratori con Partita IVA iscritti alle singole Casse Private, ma vi saranno sostanziali differenze con i lavoratori iscritti all’INPS: il Decreto Rilancio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo essere stato bollinato e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

COME FARE LA DOMANDA PER AVERE IL DOPPIO BONUS DA 600 EURO

I lavoratori autonomi con Partita IVA iscritti alle casse di previdenza privata avranno diritto al bonus di 600 euro sia per il mese di aprile che per quello di maggio, ma questo punto per sapere come fare la domanda, bisognerà aspettare informazioni dalle singole Casse di previdenza private e dai vari ordini professionali. Potrebbe essere garantito un bonifico automatico per chi aveva presentato richiesta per il bonus di marzo, ma questa circostanza non è certa, infatti ogni singola Cassa darà in seguito le informazioni necessarie.

BONUS 600 EURO PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

In buona sostanza i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alle casse di previdenza privata avranno diritto al bonus di 600 euro sia per il mese di aprile che per quello di maggio, senza dover dimostrare alcun calo di reddito. Bisognerà però rispettare almeno uno dei due criteri previsti per il bonus di marzo, ovvero aver avuto un reddito inferiore a 35000 euro nel 2018, oppure aver avuto un reddito compreso tra 35000 e 50000 euro nel 2018, con un calo di reddito del 33% nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019.

Si fa infatti riferimento all’Art.78 del Decreto Rilancio:

Art.78
Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei
lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno
del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “1.150 milioni”;
b) al comma 2, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.
2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai
sensi dell’articolo 265.

Occorrerà inoltre attendere un decreto attuativo per avere tutte le conferme del caso. Questi bonus non sono cumulabili con prestiti a fondo perduto, REM, reddito cittadinanza, eccetera, ma soltanto con l’assegno di invalidità, come riportato nell’Art.86 del Decreto Rilancio.

Art.86
Divieto di cumulo tra indennità
1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili
con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno
ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

BONUS 600 EURO E 1000 EURO PER PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’INPS

In buona sostanza per chi è iscritto all’INPS vi saranno 600 euro per il mese di aprile che verranno riconosciuti a tutti e verranno bonificati a chi aveva già richiesto il bonus per marzo. Non servirà compilare una nuova domanda, il bonifico sarà automatico. Il bonus salirà a 1000 euro per il mese di maggio, che verranno riconosciuti a quei lavoratori che hanno avuto un calo di fatturato del 33% nel bimestre marzo-aprile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per accedere a questo sostegno bisognerà compilare una nuova domanda con degli appositi moduli dell’INPS.

Si fa infatti riferimento all’Art.84 del Decreto Rilancio:

Art.84
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge
18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima
indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto,
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una
comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al
reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a
1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e
i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio
dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare
all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps
comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato
l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con
accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data
di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a
1000 euro.
4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge
18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima
indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge
18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima
indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è
riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di
rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000
euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso
imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge
18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima
indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
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8. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti
autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non
abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere
già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di
partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui
all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24
aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020;
la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un
reddito non superiore ai 35.000 euro.
11. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro
dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel
limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi
di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei
familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del
beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente
articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di
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cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in
godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l’anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla
possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo
2020. 15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si
provvede ai sensi dell’articolo 265.

Anche in questo caso i bonus non sono cumulabili con prestiti a fondo perduto, REM, reddito cittadinanza, eccetera, ma soltanto con l’assegno di invalidità, come riportato nell’Art.86 del Decreto Rilancio.

Art.86
Divieto di cumulo tra indennità
1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili
con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno
ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

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