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Bonus 600 e 1000 euro: si possono avere anche con il reddito di cittadinanza? E cosa succede per il REM? Le linee guida
Il “Decreto Rilancio”, entrato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 maggio, prevede una serie di bonus per i lavoratori che stanno affrontando la crisi economica generata dalla pandemia. Tra le varie misure di sostegno sono previsti i bonus di 600 euro e 1000 euro per i lavoratori autonomi, ma anche un bonus di 1000 euro per colf e badanti oltre a un riconoscimento di 500 euro per gli operai agricoli.
BONUS 600 E 1000 EURO: SI PUÒ AVERE ANCHE COL REDDITO DI CITTADINANZA?
Molti italiani si stanno chiedendo se questi sostegni economici si possono sommare al Reddito di Cittadinanza, ormai introdotto da più di un anno. Per rispondere a questo quesito bisogna affidamento all’articolo 84, comma 13, del Decreto Rilancio: “Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità”.
Dunque la risposta è questa: si ha diritto al bonus di 600 euro se il reddito di cittadinanza percepito è inferiore a questa cifra, si ha dunque diritto all’integrazione. Si riceverà un indennizzo di 600 euro complessivi, non 600 euro + il reddito di cittadinanza. I lavoratori che ne hanno diritto sono dunque:
- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa secondo l’articolo 27 del Cura Italia (commi 1, 2 e 3);
- ai soggetti lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28 Cura Italia) (comma 4);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 Cura Italia). Anche in somministrazione (commi 5 e 6);
- operai agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 8);
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo (comma 10).
I lavoratori dei commi 1,2,3,5,6 hanno diritto anche alla seconda mensilità, quella di maggio, che arriva a 1.000 euro se dimostrano la riduzione del fatturato nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 almeno del 33%.
Come recita l’articolo 85, il reddito di cittadinanza è compatibile anche col bonus colf/badanti di 500 euro per i mesi di aprile e maggio (1000 euro complessivi), con lo stesso principio del bonus di 600 euro: si ha diritto a questa cifra se il reddito di cittadinanza è inferiore, non ci sarà una somma.
CON CHE BONUS È INCOMPATIBILE IL REDDITO DI CITTADINANZA?
Il reddito di cittadinanza è totalmente incompatibile col reddito di emergenza (o uno o l’altro) e anche col bonus per i collaboratori sportivi come recita l’articolo 98.
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stefano.villa@oasport.it
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Foto: Shutterstock