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Reddito emergenza 400-800 euro: quando arriva, quanti mesi dura, requisiti di reddito, cosa succede dopo

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Il 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che è scattata lunedì 4 maggio: con un Decreto che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, come scrive Next quotidiano, dovrebbero esserci misure di indennizzo data la pandemia per i lavoratori, anche per coloro che alimentano il sistema del lavoro sommerso, per i quali dovrebbe essere stanziato un bonus fino ad 800 euro. Tale ipotesi è confermata dalla bozza del MEF circolata giovedì 30 aprile.

REQUISITI PER IL REDDITO DI EMERGENZA

Questa misura avrà durata di due o tre mesi e richiede i seguenti requisiti: residenza in Italia, un valore del reddito familiare inferiore al Rem stesso, un valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore a una soglia di euro 10.000, e fino ad un massimo di euro 20.000, ed un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000. Due associazioni, però, il Forum Disuguaglianze e diversità (ForumDd) e l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) in una nota, hanno chiesto di rivedere tali requisiti: “Le bozze circolate del decreto, tuttavia sollevano dubbi che possono e devono essere risolti, si rischia di non raggiungere tutti quelli che ne hanno bisogno“.

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NUOVI REQUISITI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

Dopo il Reddito di emergenza, alcuni beneficiari potranno avere accesso al Reddito di cittadinanza: dall’1 luglio al 30 ottobre cambieranno i requisiti: l’ISEE salirà da 9360 a 10000 euro, il patrimonio immobiliare passerà da 30000 a 50000 euro, in banca la soglia salirà da 6000 a 8000 euro.

CHE COS’E’ IL REDDITO DI EMERGENZA (DETTO ANCHE REM)

Si tratta di un bonus fino ad 800 euro che spetterà a tutti coloro che sono senza lavoro, non percepiscono alcun reddito e sono stati esclusi anche dalle misure del ‘Cura Italia’. In sostanza, ne avrà diritto chiunque al momento non disponga di un reddito fisso. Secondo la bozza del MEF, Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili. In pratica si parte da un minimo di 400 euro per i single ad un massimo di 800 euro per le famiglie con più figli.

BONUS DI EMERGENZA FINO AD 800 EURO

E’ ormai quasi certo che il prossimo decreto economico che verrà emesso dal Governo relativamente al mese di aprile, conterrà anche un reddito di emergenza per le fasce della popolazione che al momento sono impossibilitate a lavorare e non rientrano tra quelle già sostenute dal DPCM ‘Cura Italia’. Il sostegno, come ha rivelato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, costerà allo Stato ben 3 miliardi di euro.

CHI HA DIRITTO AL REDDITO DI EMERGENZA

Dalle ipotesi che circolano, il nuovo decreto dovrebbe riservare il bonus fino ad 800 euro alle seguenti categorie di lavoratori:

  • Precari.
  • Lavoratori in nero.
  • Lavoratori irregolari.
  • Lavoratori intermittenti.
  • Badanti.
  • Babysitter.
  • Colf.
  • Lavoratori che hanno terminato il sussidio di disoccupazione.
  • Lavoratori stagionali come camerieri, bagnini, animatori turistici, addetti alle pulizie.
  • Fast job: i lavoratori che hanno contratti a giorni, settimane o qualche mese.

COME RICHIEDERE IL REDDITO DI EMERGENZA

Al momento si fa strada l’ipotesi di presentare una autocertificazione all’INPS in cui si sostiene di non avere alcun reddito o altri mezzi di sussistenza. I controlli da parte dell Stato avverranno poi in un secondo momento.

COME AVVERRA’ IL PAGAMENTO DEL REDDITO DI EMERGENZA? 

Attualmente vi sono due ipotesi:

    1. Utilizzare la carta del reddito di cittadinanza, che consentirebbe anche allo Stato di controllare i beni acquistati.
    2. Bonifico sul conto corrente del beneficiario, anche se esiste il problema che alcuni degli aventi diritto potrebbero non disporre di un conto bancario.

LA BOZZA DEL MEF

Così l’Articolo 19 della bozza del MEF del 30 aprile:

CAPO II
ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Art. 19
(Reddito di emergenza)
1. È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato “Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui al comma 2. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge.
4. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 6, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici
sia pari alla somma di cui al comma 6.
5. Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
6. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
7. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
8. In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
9. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda.
10. Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all’INPS, nelle modalità indicate dall’Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta.
11. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
12. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a………….. si provvede….

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roberto.santangelo@oasport.it

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Foto: LaPresse

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