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Riduzione bollette: a maggio, giugno e luglio l’elettricità costerà meno! Le direttive del decreto

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Il “Decreto Rilancio” intende dare un po’ di ossigeno alle imprese che stanno facendo i conti con la crisi economici generata dalla pandemia. Tra le misure di sostegno previste all’interno di questa manovra da 55 miliardi di euro è presente anche un taglio da 600 milioni di euro per le bollette. Si tratta di un taglio per tutti i clienti non domestici, una misura che dovrebbe interessare ben 3,7 milioni di Pmi.

RIDUZIONE BOLLETTE PER LE AZIENDE: L’ELETTRICITÀ (E NON SOLO) COSTERÀ MENO

I consumi tra marzo e maggio sono stati praticamente nulli a causa del lockdown e dunque spetterà all’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) definire con propri provvedimenti la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche non domestiche connesse a bassa tensione per i mesi di maggio, giugno, luglio. Questo intervento dovrà riguardare la quota fissa della bolletta delle piccole e medie imprese: in altri termini, le voci riguardanti “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, vale a dire tutte le componenti pagate in bolletta che servono a coprire i costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

A CHI INTERESSA LA RIDUZIONE DELLE BOLLETTE?

Questa misura riguarda soltanto le aziende/imprese non i singoli cittadini e le bollette delle loro abitazioni.

RIDUZIONE BOLLETTE: L’ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGGE

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 30 luglio 2020, in modo da assicurare che:
a) sia garantito previsto un risparmio, almeno pari parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

 

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stefano.villa@oasport.it

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Foto: Shutterstock

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