Oltre Cinquecerchi
Quando arriva il reddito di emergenza? Chi è stato pagato e chi è in attesa e perché
Come scrive idealista.it, è scattato il pagamento della forma di indennizzo data la pandemia per i lavoratori, anche per coloro che alimentano il sistema del lavoro sommerso, definito reddito di emergenza, o REM, un bonus che va dai 400 agli 800 euro. Sono stati erogati i primi 67000 assegni, le domande però sono state circa 245000, delle quali però 39000 respinte per la mancanza di uno o più requisiti. C’è tempo però per la domanda fino al 30 giugno. Nei prossimi giorni continueranno ad essere erogati dall’INPS i contributi non ancora versati agli aventi diritto.
COME SI CALCOLA IL REDDITO DI EMERGENZA
Questa misura avrà durata di due mesi e l’importo si calcola moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE (in questo caso l’assegno sarà di 840 euro)
CHE COS’E’ IL REDDITO DI EMERGENZA (DETTO ANCHE REM)
Si tratta di un bonus fino ad 800 euro che spetterà a tutti coloro che sono senza lavoro, non percepiscono alcun reddito e sono stati esclusi anche dalle misure del ‘Cura Italia’. In sostanza, ne avrà diritto chiunque al momento non disponga di un reddito fisso. Secondo l’articolo 19 del MEF, Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili. In pratica si parte da un minimo di 400 euro per i single ad un massimo di 800 euro per le famiglie con più figli.
CHI HA DIRITTO AL REDDITO DI EMERGENZA
Il bonus fino ad 800 euro è riservato alle seguenti categorie di lavoratori:
- Precari.
- Lavoratori in nero.
- Lavoratori irregolari.
- Lavoratori intermittenti.
- Badanti.
- Babysitter.
- Colf.
- Lavoratori che hanno terminato il sussidio di disoccupazione.
- Lavoratori stagionali come camerieri, bagnini, animatori turistici, addetti alle pulizie.
- Fast job: i lavoratori che hanno contratti a giorni, settimane o qualche mese.
L’ARTICOLO 19 DEL MEF
Così l’Articolo 19 del MEF del 30 aprile:
CAPO II
ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Art. 19
(Reddito di emergenza)
1. È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato “Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui al comma 2. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge.
4. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 6, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici
sia pari alla somma di cui al comma 6.
5. Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
6. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
7. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
8. In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
9. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda.
10. Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all’INPS, nelle modalità indicate dall’Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta.
11. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
12. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
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roberto.santangelo@oasport.it
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