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Indennità 600 euro Partite Iva: come richiederla e cosa dice il Decreto “Cura Italia”

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Un piccolo aiuto arriva grazie al decreto “Cura Italia” anche per i titolari di Partita Iva e per i cosiddetti co.co.co., titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per i liberi professionisti, il Governo ha stanziato una cifra complessiva di circa 3 miliardi di euro e deciso per questa tipologia di lavoratori la sospensione dei contributi previdenziali.

il provvedimento riguarda, per ora, esclusivamente il mese di marzo e dunque si tratta di un contributo che al momento può essere considerato “una tantum” di 600 euro. Ovviamente potrà essere rinnovato anche nel mese di aprile ed eventualmente nei successivi qualora si dovesse prolungare la situazione di chiusura di molte tipologie di attività.

Il contributo è previsto per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago, professionisti, partite Iva, stagionali, settore agricolo, turismo e stabilimenti termali, spettacolo e non dovrà essere inserito in dichiarazione dei redditi, quindi quanto percepito dal contribuente è già al netto della tassazione. Potranno percepire l’indennità tutti i lavoratori che hanno una Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data e i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. Può fare richiesta del contributo chi è iscritto alla Gestione separata, non è titolare di pensione e non è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La richiesta del contributo dovrà essere inoltrata direttamente all’Inps, ente che lo eroga direttamente: la modalità sarà comunicata nelle prossime ore.

A CHI SPETTA IL BONUS DI 600 EURO? QUALI SONO I REQUISITI?

– Liberi professionisti titolari di partita IVA al 23 febbraio 2020, che sono iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iSscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
– Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co (collaborazione coordinata e continuativa).
– Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
– Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 16 marzo 2020.
– Operai del settore agricolo a tempo determinato.
– Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri verssati nel 2019, un reddito non superiore a 50000 euro, non titolari di pensione.

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