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Lavoro in azienda e in ufficio: le norme da rispettare per garantire la salute. Il nuovo Protocollo sanitario del Governo

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Ieri sera, domenica 26 aprile, si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: importanti anche le novità per quanto concerne il protocollo sanitario da rispettare per uffici ed aziende. In pratica anche le aziende che riapriranno i battenti tra una settimana potranno sfruttare questi giorni per mettersi al passo con il nuovo protocollo approvato dal Governo.

Ecco quanto si legge in merito nel DPCM del 26 aprile, all’Allegato 6 dello stesso:

Allegato 6
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività
produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10
aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra
le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino
al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la
conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali,
soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito
di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di
lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito
il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni
misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone
che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola
realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive
nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività
di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro,
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute
delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants
informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere
al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene)
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione
di contagio.

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea1
. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni
riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS2
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite
dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla
durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i
soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del
personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi
colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla
disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal
fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima
collaborazione.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte
le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente
paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti.
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità
ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi
sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere,
alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine,
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda,
si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,
l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI
DI BEVANDE E/O SNACK…)
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto
di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti
dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali
è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,
valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno
i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,
anche se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati
ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i
lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare
ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello
degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria
• Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al
fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili
anche in relazione all’età
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici
di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non
si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il
contrasto della diffusione del COVID19.

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roberto.santangelo@oasport.it

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Foto: LaPresse

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